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Regolamento DORA: la vostra organizzazione è pronta?

Il regolamento sulla resilienza operativa digitale (DORA, Regolamento (UE) 2022/2554) si applica dal 17 gennaio 2025 a banche, imprese di assicurazione, imprese di investimento, istituti di pagamento, prestatori di servizi per le cripto-attività e altri soggetti finanziari. Richiede di saper gestire i rischi ICT, notificare gli incidenti gravi, testare la resilienza e sorvegliare i fornitori di servizi ICT.

Il regolamento riguarda indirettamente anche i fornitori ICT che offrono ai soggetti finanziari cloud, data center, servizi gestiti o di sicurezza. Con lo strumento in due parti qui sotto verificate se DORA vi riguarda e dove si trovano i divari maggiori.

Quanto siete pronti per il regolamento DORA?

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Quanto siete pronti per il regolamento DORA?

Nella prima parte stabilite se e come DORA vi riguarda. Nella seconda, per ogni pilastro, scegliete Sì, In parte o No. Ottenete un punteggio da 0 a 100, il quadro per pilastro e tre raccomandazioni prioritarie.

La valutazione ha due parti. Nella prima verificate se e come il regolamento DORA vi riguarda. Nella seconda, per ciascuno dei cinque pilastri, rispondete a tre o quattro affermazioni. Richiede circa cinque minuti.

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Il risultato è indicativo e non costituisce consulenza legale. Si basa sulle vostre risposte e su una sintesi semplificata del Regolamento (UE) 2022/2554 e delle norme tecniche collegate. Per una valutazione vincolante rivolgetevi a un esperto legale o all’autorità competente.

Il calcolo avviene nel suo browser. Le risposte vengono inviate solo se invia il modulo di contatto qui sotto.

Che cos’è DORA e da quando si applica

Il Regolamento (UE) 2022/2554 sulla resilienza operativa digitale per il settore finanziario, in breve DORA, stabilisce requisiti uniformi per la sicurezza delle reti e dei sistemi informativi nel settore finanziario dell’UE. Si applica dal 17 gennaio 2025. Trattandosi di un regolamento, è direttamente applicabile, senza bisogno di recepimento nella legislazione nazionale. I dettagli sono disciplinati da norme tecniche di regolamentazione e di attuazione (RTS e ITS), predisposte dalle autorità europee di vigilanza EBA, EIOPA ed ESMA.

L’obiettivo del regolamento è che il soggetto finanziario sia in grado di resistere alle interruzioni ICT, di reagire e di riprendersi, indipendentemente dal fatto che siano causate da un attacco informatico, da un guasto dei sistemi o dall’indisponibilità di un fornitore. La responsabilità è dell’organo di gestione, non solo del reparto IT.

Per verificare rapidamente se e come DORA vi riguarda, usate lo strumento in questa pagina. Di seguito riassumiamo i requisiti principali.

A chi si applica

L’articolo 2 del regolamento elenca oltre venti tipologie di soggetti finanziari. Tra questi: enti creditizi, istituti di pagamento e istituti di moneta elettronica, imprese di investimento, società di gestione e gestori di fondi di investimento alternativi, imprese di assicurazione e di riassicurazione, intermediari assicurativi, enti pensionistici aziendali o professionali, prestatori di servizi per le cripto-attività, infrastrutture dei mercati finanziari (sedi di negoziazione, depositari centrali, controparti centrali) e agenzie di rating del credito. Per alcuni soggetti di minori dimensioni, come certi intermediari assicurativi di piccole dimensioni, sono previste esenzioni.

Gli obblighi sono proporzionati a dimensione, natura e profilo di rischio del soggetto (articolo 4). Alcuni soggetti di minori dimensioni, per esempio le piccole imprese di investimento non interconnesse e gli istituti di pagamento o di moneta elettronica esentati, applicano, al posto degli articoli da 5 a 15, il quadro semplificato dell’articolo 16. Sono previste agevolazioni anche per le microimprese.

Un ruolo particolare spetta ai fornitori terzi di servizi ICT: cloud, data center, servizi IT gestiti e di sicurezza, software. Non sono soggetti finanziari, ma DORA li riguarda attraverso i contratti con i clienti. I fornitori essenziali per il sistema finanziario sono designati dalle autorità europee di vigilanza come critici (CTPP) e sono sottoposti alla loro vigilanza diretta.

In Italia l’autorità competente dipende dal tipo di soggetto: di regola la Banca d’Italia, la CONSOB o l’IVASS. La ripartizione delle competenze e le modalità di vigilanza vanno verificate nella normativa nazionale di adeguamento e presso la propria autorità di vigilanza.

I cinque pilastri di DORA

I requisiti del regolamento sono di norma riassunti in cinque pilastri. Sugli stessi pilastri si basa anche la valutazione dello strumento.

PilastroArticoliRequisiti principali
Gestione del rischio ICTda 5 a 16quadro approvato e sorvegliato dall’organo di gestione; inventario di risorse e dipendenze; protezione, rilevamento, risposta e ripristino; politica di continuità operativa ICT e di backup
Incidenti ICTda 17 a 23processo di gestione degli incidenti; classificazione secondo criteri uniformi; notifica degli incidenti gravi all’autorità competente; comunicazione ai clienti
Test di resilienzada 24 a 27programma di test basato sul rischio; test almeno annuali dei sistemi che supportano funzioni essenziali o importanti; TLPT almeno ogni tre anni per i soggetti individuati dall’autorità
Rischio dei fornitori terzi ICTda 28 a 30strategia e politica per il rischio dei fornitori terzi; registro delle informazioni; valutazione del rischio di concentrazione; clausole contrattuali obbligatorie; strategie di uscita
Condivisione delle informazioni45scambio volontario di informazioni sulle minacce informatiche tra soggetti finanziari; notifica all’autorità competente della partecipazione

Nella gestione del rischio è fondamentale che anche i piani di ripristino siano documentati e testati. Gli obiettivi RTO e RPO devono derivare dalla criticità delle funzioni aziendali, non dalle prestazioni delle apparecchiature esistenti. Come impostarli e calcolarli è spiegato nella guida Backup e disaster recovery: RPO e RTO.

Notifica degli incidenti gravi

Il soggetto finanziario deve registrare e classificare tutti gli incidenti connessi alle ICT secondo i criteri del regolamento delegato (UE) 2024/1772, per esempio in base al numero di clienti interessati, alla durata, alla diffusione geografica, alla perdita di dati, alla criticità dei servizi e all’impatto economico. Quando un incidente raggiunge la soglia dell’incidente grave, iniziano a decorrere i termini di notifica all’autorità competente. I termini sono fissati dal regolamento delegato (UE) 2025/301.

NotificaTermineContenuto in breve
Notifica inizialeentro 4 ore dalla classificazione dell’incidente come grave, e comunque entro 24 ore da quando il soggetto ne è venuto a conoscenzadati essenziali sull’incidente e prima valutazione dell’impatto
Relazione intermediaentro 72 ore dalla notifica iniziale; aggiornamenti in caso di cambiamenti rilevantidescrizione più dettagliata, cause, impatto e misure adottate
Relazione finaleal più tardi un mese dopo l’ultima relazione intermediaanalisi della causa originaria, impatto effettivo e misure permanenti

Per alcuni soggetti valgono regole particolari quando il termine cade in un fine settimana o in un giorno festivo. Verificate le condizioni esatte nel regolamento e presso la vostra autorità di vigilanza. Poiché i termini sono misurati in ore, la notifica è realizzabile solo con un monitoraggio attivo 24 ore su 24, ruoli definiti in anticipo e modelli già pronti. Anche le minacce informatiche significative possono essere segnalate all’autorità competente su base volontaria.

Fornitori ICT, registro delle informazioni e strategie di uscita

Il pilastro dei fornitori terzi è spesso quello che nella pratica richiede più lavoro. Il soggetto finanziario resta pienamente responsabile della conformità anche quando affida i servizi ICT a un fornitore esterno.

  • Registro delle informazioni. Inventario di tutti gli accordi contrattuali per i servizi ICT, con i dati obbligatori su fornitori, servizi, ubicazioni e subappaltatori. Il formato è stabilito dal regolamento di esecuzione (UE) 2024/2956 e le autorità di vigilanza raccolgono regolarmente il registro.
  • Clausole contrattuali. L’articolo 30 definisce il contenuto minimo dei contratti: descrizione dei servizi, ubicazioni del trattamento dei dati, livelli di servizio, assistenza in caso di incidente, cooperazione con le autorità, diritti di recesso. Per i servizi che supportano funzioni essenziali o importanti valgono requisiti più estesi, tra cui diritti di accesso e di audit, partecipazione ai TLPT e periodo di transizione in caso di uscita.
  • Strategie di uscita. Per i servizi che supportano funzioni essenziali o importanti il soggetto deve disporre di una strategia di uscita e di un piano di transizione testato verso un altro fornitore o verso l’ambiente interno.
  • Rischio di concentrazione. Il soggetto deve valutare se dipende eccessivamente da un singolo fornitore o da servizi difficilmente sostituibili.

Per i fornitori ICT questo significa nuove aspettative da parte dei clienti: un allegato DORA standard ai contratti, i dati per il registro, una procedura concordata per la notifica degli incidenti, le evidenze dei test e della continuità operativa e un’uscita chiaramente definita.

DORA e NIS2: che cosa vale per chi

In Italia la direttiva NIS2 è stata recepita con il D.Lgs. 138/2024 e riguarda, tra l’altro, il settore bancario e le infrastrutture dei mercati finanziari. Per i soggetti finanziari DORA è una norma speciale (lex specialis), per cui i requisiti di gestione del rischio ICT e di notifica degli incidenti si soddisfano secondo DORA. Per i fornitori ICT possono applicarsi entrambi i quadri contemporaneamente.

AmbitoDORANIS2 / D.Lgs. 138/2024
Forma giuridicaregolamento, direttamente applicabiledirettiva, recepita con legge nazionale
Destinatarisoggetti finanziari; fornitori ICT critici sotto la vigilanza dell’UEsoggetti medi e grandi in 18 settori e alcuni a prescindere dalla dimensione
Vigilanza in ItaliaBanca d’Italia, CONSOB o IVASS, a seconda del tipo di soggettoAgenzia per la Cybersicurezza Nazionale (ACN)
Notifica degli incidenti4 ore dalla classificazione (al più tardi 24 ore), 72 ore, 1 mese24 ore, 72 ore, 1 mese
Testprogramma di test, per alcuni soggetti TLPTvalutazione dell’efficacia delle misure
Catena di fornituraregistro delle informazioni, clausole contrattuali obbligatorie, strategie di uscitasicurezza della catena di fornitura come una delle misure

Per sapere come vi classifica la NIS2, consultate la guida NIS2 e D.Lgs. 138/2024: la vostra organizzazione è soggetta?

Come iniziare: dalla valutazione alla conformità dimostrabile

  1. Ambito e proporzionalità. Con lo strumento qui sopra stabilite quale regime vi riguarda e confermatelo con l’ufficio legale o con l’autorità di vigilanza.
  2. Funzioni critiche. Individuate le funzioni essenziali o importanti, nonché i sistemi, i dati e i fornitori da cui dipendono.
  3. Analisi dei divari. Per ogni pilastro confrontate la situazione attuale con i requisiti del regolamento e delle norme tecniche e raccogliete le evidenze.
  4. Fornitori e registro. Completate il registro delle informazioni, rivedete i contratti secondo l’articolo 30 e preparate le strategie di uscita.
  5. Prova sul campo. Eseguite un’esercitazione di notifica di un incidente, un test di ripristino e, ove necessario, la preparazione al TLPT.

Humanfrog supporta i soggetti finanziari nell’inventario dei servizi ICT per il registro delle informazioni, nella preparazione delle strategie di uscita e nei test di resilienza, compresi i test di ripristino dai backup Veeam in data center TIER III. Con il monitoraggio gestito della sicurezza sosteniamo il rilevamento tempestivo degli incidenti. In qualità di fornitore di servizi ICT siamo pronti a mettere a disposizione dei clienti finanziari i dati e le clausole contrattuali richiesti da DORA. Se volete verificare il vostro punto di partenza, parlate con noi.

Domande frequenti

Da quando si applica DORA?
Il regolamento è entrato in vigore il 16 gennaio 2023 e si applica dal 17 gennaio 2025. Trattandosi di un regolamento UE, è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. I dettagli sono completati da norme tecniche di regolamentazione e di attuazione (RTS e ITS), predisposte dalle autorità europee di vigilanza e adottate dalla Commissione europea.
Chi è competente per la vigilanza DORA in Italia?
L’autorità competente dipende dal tipo di soggetto finanziario. Di regola si tratta della Banca d’Italia, della CONSOB o dell’IVASS, secondo la ripartizione prevista dalla normativa nazionale. La competenza per la vostra tipologia di soggetto va verificata presso l’autorità di vigilanza.
DORA si applica ai fornitori di servizi ICT?
I fornitori ICT non sono soggetti finanziari, quindi DORA li riguarda soprattutto in modo indiretto: i soggetti finanziari devono inserire nei contratti con loro i requisiti dell’articolo 30 e iscriverli nel registro delle informazioni. I fornitori designati come critici (CTPP) dalle autorità europee di vigilanza sono inoltre sottoposti alla vigilanza diretta di un sorvegliante capofila.
Che cos’è il registro delle informazioni?
Il registro delle informazioni è l’inventario di tutti gli accordi contrattuali sull’uso di servizi ICT che un soggetto finanziario ha con fornitori terzi (articolo 28). Il formato è stabilito dal regolamento di esecuzione (UE) 2024/2956. Il registro deve essere aggiornato e le autorità competenti lo raccolgono e lo utilizzano anche per individuare i fornitori critici.
In quali termini va notificato un incidente grave?
Ai sensi del regolamento delegato (UE) 2025/301 la notifica iniziale va inviata entro 4 ore dalla classificazione dell’incidente come grave, e comunque entro 24 ore da quando il soggetto ne è venuto a conoscenza. La relazione intermedia segue entro 72 ore dalla notifica iniziale e la relazione finale al più tardi un mese dopo l’ultima relazione intermedia.
Che cos’è il TLPT e chi deve eseguirlo?
Il TLPT (test di penetrazione guidato dalle minacce) è un attacco controllato che imita attaccanti reali contro funzioni critiche o importanti nell’ambiente di produzione. Devono eseguirlo i soggetti finanziari individuati dall’autorità competente, almeno ogni tre anni. I fornitori ICT che supportano funzioni critiche devono collaborare.
Come sono collegate DORA e NIS2?
Per i soggetti finanziari DORA è una norma speciale (lex specialis) rispetto alla direttiva NIS2, recepita in Italia con il D.Lgs. 138/2024. I requisiti di gestione del rischio ICT e di notifica degli incidenti si soddisfano quindi secondo DORA. I fornitori ICT, per esempio i fornitori di servizi gestiti, possono essere allo stesso tempo destinatari diretti della NIS2.
Per i piccoli soggetti finanziari sono previste agevolazioni?
Sì. DORA si basa sul principio di proporzionalità (articolo 4). Alcuni soggetti di minori dimensioni, per esempio le piccole imprese di investimento non interconnesse e gli istituti di pagamento esentati, applicano il quadro semplificato di gestione del rischio ICT dell’articolo 16. Per le microimprese alcuni requisiti sono semplificati allo stesso modo.