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AI Act: in quale classe di rischio rientra il vostro sistema?

L’AI Act, ovvero il Regolamento sull’intelligenza artificiale (Regolamento (UE) 2024/1689), è la prima disciplina organica dell’intelligenza artificiale al mondo. In quanto regolamento si applica direttamente in tutti gli Stati membri, Italia compresa. Classifica i sistemi di IA in quattro categorie: pratiche vietate, sistemi ad alto rischio, sistemi con obblighi di trasparenza e sistemi a rischio minimo.

Gli obblighi dipendono dalla classe e dal vostro ruolo, ossia se il sistema lo sviluppate (fornitore) o lo utilizzate nella vostra attività (deployer). I divieti si applicano da febbraio 2025, la maggior parte delle norme da agosto 2026. Con lo strumento sottostante potete verificare dove rientra il vostro sistema.

In quale classe di rischio dell’AI Act rientra il vostro sistema?

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In quale classe di rischio dell’AI Act rientra il vostro sistema?

Descrivete un sistema di IA che sviluppate o utilizzate. Lo strumento vi guida attraverso le domande chiave del regolamento e mostra la classe di rischio probabile con i relativi obblighi.

Prima di iniziare scegliete un sistema di IA concreto, ad esempio un chatbot per i clienti, uno strumento di screening dei CV o un modello di previsione dei guasti. Il questionario ha al massimo 8 passaggi, a seconda delle vostre risposte.

Passaggio di

Classe di rischio probabile

Per tutte le classi: dal 2 febbraio 2025 fornitori e deployer devono garantire un livello sufficiente di alfabetizzazione in materia di IA del proprio personale (art. 4).

Calendario di applicazione

DataChe cosa diventa applicabile
2 febbraio 2025Pratiche vietate e alfabetizzazione in materia di IA
2 agosto 2025Obblighi per i modelli di IA per finalità generali, governance, sanzioni
2 agosto 2026La maggior parte delle disposizioni, compresi i sistemi ad alto rischio dell’Allegato III e gli obblighi di trasparenza
2 agosto 2027Sistemi ad alto rischio nei prodotti dell’Allegato I

Con il pacchetto «digital omnibus» la Commissione europea ha proposto il rinvio di alcuni termini per i sistemi ad alto rischio. Prima di pianificare verificate lo stato attuale dell’iter legislativo.

Sanzioni

  • pratiche vietate: fino a 35 milioni di EUR o al 7 % del fatturato mondiale annuo
  • violazioni di altri obblighi: fino a 15 milioni di EUR o al 3 % del fatturato
  • informazioni inesatte, incomplete o fuorvianti fornite alle autorità: fino a 7,5 milioni di EUR o all’1 % del fatturato

Si applica l’importo più elevato; per PMI e start-up quello più basso.

Lo strumento ha carattere informativo e non sostituisce una consulenza legale. La classificazione è semplificata; per la valutazione finale consultate il Regolamento (UE) 2024/1689 e gli orientamenti della Commissione europea.

Il calcolo avviene nel suo browser. Le risposte vengono inviate solo se invia il modulo di contatto qui sotto.

Che cosa disciplina l’AI Act

L’AI Act, ovvero il Regolamento sull’intelligenza artificiale (Regolamento (UE) 2024/1689), disciplina lo sviluppo, l’immissione sul mercato e l’uso dei sistemi di intelligenza artificiale nell’Unione europea. Trattandosi di un regolamento, si applica direttamente in tutti gli Stati membri e non richiede recepimento nella normativa nazionale. Gli Stati membri devono però designare le autorità nazionali di vigilanza e stabilire le norme sulle sanzioni. In Italia il quadro europeo è affiancato da una legge nazionale sull’intelligenza artificiale del 2025; per le informazioni aggiornate consultate Normattiva e i siti delle autorità competenti.

Il regolamento si basa sul rischio: quanto più un sistema può incidere su salute, sicurezza e diritti fondamentali delle persone, tanto più numerosi sono gli obblighi. Si applica a fornitori e deployer nell’UE e anche ai fornitori extra-UE, se i risultati dei loro sistemi sono utilizzati nell’UE. Sono esclusi, tra l’altro, l’uso militare e di difesa, la ricerca scientifica e l’uso del tutto personale e non professionale. La classe del vostro sistema si verifica con lo strumento in questa pagina.

Le quattro classi di rischio

ClasseEsempiConseguenza
Pratiche vietate (art. 5)Punteggio sociale, tecniche manipolative, riconoscimento delle emozioni dei dipendenti, raccolta non mirata di immagini faccialiL’uso non è consentito
Sistemi ad alto rischio (art. 6, allegati I e III)Selezione dei candidati, valutazione del merito creditizio, componenti di sicurezza di dispositivi medici o macchinariRequisiti estesi per fornitori e deployer
Rischio limitato: trasparenza (art. 50)Chatbot, generazione di immagini e testi, deepfakeInformazione agli utenti ed etichettatura dei contenuti
Rischio minimoFiltri antispam, previsione delle scorte, raccomandazioni di prodottiNessun obbligo specifico, salvo l’alfabetizzazione in materia di IA

Sono ad alto rischio, ai sensi dell’allegato III, i sistemi utilizzati negli ambiti di biometria, infrastrutture critiche, istruzione, occupazione e gestione del personale, accesso a servizi pubblici e privati essenziali (per esempio la valutazione del merito creditizio e la valutazione del rischio e la determinazione dei prezzi nelle assicurazioni vita e sanitarie), attività di contrasto, migrazione e controllo delle frontiere, giustizia e processi democratici.

Un sistema dell’allegato III non è ad alto rischio se non presenta un rischio significativo, per esempio perché svolge soltanto un compito procedurale ristretto o preparatorio. L’eccezione non vale se il sistema effettua la profilazione di persone fisiche. Il fornitore deve documentare tale valutazione.

Fornitore o deployer: chi risponde di che cosa

Gli obblighi dipendono dal ruolo. Il fornitore sviluppa il sistema di IA o lo immette sul mercato o in servizio con il proprio nome o marchio. Il deployer utilizza il sistema nell’ambito della propria attività professionale. La maggior parte delle aziende sarà nel ruolo di deployer, per esempio quando usa uno strumento di selezione del personale sviluppato da un altro fornitore.

Sistema ad alto rischioFornitoreDeployer
Gestione dei rischi e qualità dei datisìpertinenza dei dati di input che controlla
Documentazione tecnica e logpredispone la documentazione, abilita la registrazioneconserva i log, di norma per almeno sei mesi
Sorveglianza umanaprogettazione che la rende possibileaffidata a persone competenti
Valutazione di conformità, marcatura CE, registrazionesìle autorità pubbliche registrano l’uso
Informazioneistruzioni per l’usoinforma i lavoratori e le persone sulle quali il sistema contribuisce a decidere
Valutazione d’impatto sui diritti fondamentalinoenti pubblici, erogatori di servizi pubblici, merito creditizio e assicurazioni

Il deployer diventa fornitore se appone il proprio nome o marchio a un sistema ad alto rischio, lo modifica in modo sostanziale o ne cambia la finalità in modo tale da renderlo ad alto rischio. È un aspetto importante quando si adattano soluzioni esistenti alle proprie esigenze.

Esempi dalla pratica

  • Chatbot per l’assistenza clienti basato su un grande modello linguistico: di norma rischio limitato. Gli utenti vanno informati che stanno interagendo con un’IA, salvo che sia evidente.
  • Strumento di screening dei CV o di valutazione dei candidati: sistema ad alto rischio nell’ambito dell’occupazione. L’azienda, come deployer, deve garantire la sorveglianza umana, la conservazione dei log e l’informazione di candidati e rappresentanti dei lavoratori.
  • Previsione dei guasti dei macchinari a partire dai dati dei sensori: di norma rischio minimo, a meno che il sistema sia un componente di sicurezza di una macchina soggetta alla normativa dell’allegato I.
  • Valutazione del merito creditizio di persone fisiche: sistema ad alto rischio. L’individuazione delle frodi finanziarie è espressamente esclusa.
  • Analisi delle emozioni dei dipendenti da chiamate video o vocali: sul luogo di lavoro è una pratica vietata, salvo motivi medici o di sicurezza.

Modelli di IA per finalità generali

I grandi modelli linguistici e gli altri modelli per finalità generali (GPAI) sono soggetti a regole specifiche, applicabili dal 2 agosto 2025. I fornitori dei modelli devono predisporre la documentazione tecnica, fornire informazioni ai fornitori che integrano il modello nei propri sistemi, adottare una politica di rispetto del diritto d’autore e pubblicare una sintesi dei contenuti usati per l’addestramento. Per i modelli più potenti con rischio sistemico valgono requisiti aggiuntivi.

L’azienda che utilizza un modello esistente tramite API o lo integra nella propria applicazione, di norma, non è fornitore del modello per finalità generali. Può invece essere fornitore o deployer del sistema di IA costruito su quel modello, e la classe di tale sistema dipende dalla finalità d’uso.

Termini e sanzioni

DataChe cosa diventa applicabile
1° agosto 2024Entrata in vigore del regolamento
2 febbraio 2025Pratiche vietate e obbligo di alfabetizzazione in materia di IA
2 agosto 2025Regole sui modelli di IA per finalità generali, governance e sanzioni
2 agosto 2026La maggior parte delle disposizioni, compresi i sistemi ad alto rischio dell’allegato III e gli obblighi di trasparenza
2 agosto 2027Sistemi ad alto rischio come componenti di sicurezza di prodotti dell’allegato I

La Commissione europea, con il pacchetto denominato Digital Omnibus, ha proposto il rinvio di alcuni termini per i sistemi ad alto rischio. Poiché l’iter legislativo è ancora in corso o potrebbe essersi già concluso, prima di pianificare verificate lo stato aggiornato sui siti della Commissione europea.

Le sanzioni arrivano fino a 35 milioni di euro o al 7% del fatturato mondiale annuo per le pratiche vietate, fino a 15 milioni di euro o al 3% per la violazione di altri obblighi e fino a 7,5 milioni di euro o all’1% per le informazioni inesatte fornite alle autorità. Per le PMI e le start-up si applica il più basso dei due importi.

Come prepararsi

  1. Inventario dei sistemi di IA. Raccogliete tutti i sistemi e gli strumenti con IA che sviluppate o utilizzate, anche quelli introdotti autonomamente dai singoli reparti.
  2. Classificazione. Classificate ogni sistema con lo strumento qui sopra e documentate il risultato.
  3. Alfabetizzazione. Predisponete la formazione per i dipendenti che usano l’IA e una policy interna di utilizzo.
  4. Sistemi ad alto rischio. Chiedete ai fornitori la documentazione di conformità, individuate i responsabili della sorveglianza umana e organizzate la conservazione dei log.
  5. Governance. Collegate i requisiti del regolamento ai processi esistenti di protezione dei dati e sicurezza delle informazioni.

Humanfrog affianca le aziende nella progettazione e nell’introduzione di soluzioni di IA concepite fin dall’inizio in conformità al regolamento, con sicurezza, controllo degli accessi e tracciamento adeguati. Per verificare un caso d’uso concreto, contattateci.

Domande frequenti

Quando diventa applicabile l’AI Act?
Il regolamento è entrato in vigore il 1° agosto 2024 e si applica in modo graduale: divieti e obbligo di alfabetizzazione in materia di IA dal 2 febbraio 2025, regole sui modelli di IA per finalità generali dal 2 agosto 2025, la maggior parte delle disposizioni dal 2 agosto 2026 e le regole sui sistemi ad alto rischio inseriti nei prodotti dell’Allegato I dal 2 agosto 2027. La Commissione europea ha proposto di rinviare alcuni termini (il cosiddetto Digital Omnibus), perciò conviene verificare lo stato aggiornato.
L’AI Act vale anche per le aziende che usano soltanto l’IA?
Sì. Il regolamento distingue i fornitori, che sviluppano il sistema o lo immettono sul mercato, dai deployer, che lo utilizzano nella propria attività. I deployer hanno meno obblighi, ma non sono esclusi: devono garantire un’adeguata alfabetizzazione del personale in materia di IA e, per i sistemi ad alto rischio, anche la sorveglianza umana, la conservazione dei log e l’informazione delle persone interessate dal sistema.
ChatGPT o un chatbot simile è ad alto rischio?
Non di per sé. I grandi modelli linguistici sono modelli di IA per finalità generali, per i quali valgono norme specifiche a carico dei loro fornitori. La classe del vostro sistema dipende dalla finalità d’uso. Un chatbot per l’assistenza clienti ha soprattutto obblighi di trasparenza, mentre un sistema per la selezione dei candidati è di norma ad alto rischio, indipendentemente dal modello utilizzato.
Quali pratiche di IA sono vietate?
Tra le altre: tecniche manipolative che causano un danno significativo, sfruttamento delle vulnerabilità, punteggio sociale, raccolta non mirata di immagini facciali da internet o da telecamere per creare banche dati di riconoscimento facciale, riconoscimento delle emozioni sul luogo di lavoro e nell’istruzione (salvo motivi medici o di sicurezza) e categorizzazione biometrica in base a caratteristiche sensibili. L’elenco completo è nell’articolo 5 del regolamento.
Quali sono le sanzioni previste dall’AI Act?
Fino a 35 milioni di euro o al 7% del fatturato mondiale annuo per le pratiche vietate, fino a 15 milioni di euro o al 3% per la violazione di altri obblighi e fino a 7,5 milioni di euro o all’1% per la fornitura di informazioni inesatte alle autorità. Si applica l’importo più elevato; per le PMI e le start-up quello più basso.
Che cosa comporta l’obbligo di alfabetizzazione in materia di IA?
Ai sensi dell’articolo 4 del regolamento, fornitori e deployer devono adottare misure affinché il personale e chi utilizza sistemi di IA per loro conto abbia competenze sufficienti su funzionamento, capacità e rischi di tali sistemi. L’obbligo vale dal 2 febbraio 2025 per tutte le classi di rischio.
Quando un deployer diventa fornitore?
Quando appone il proprio nome o marchio a un sistema ad alto rischio, lo modifica in modo sostanziale oppure ne cambia la finalità in modo tale da renderlo ad alto rischio. In quel caso assume gli obblighi del fornitore (articolo 25 del regolamento).